Cassazione Civile – sentenza n. 24044 del 26.09.2019
Sulla nullità parziale delle fideiussioni bancarie omnibus redatte su schema ABI
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24044/2019, si è pronuncia nuovamente sulla questione afferente la nullità delle fideiussioni redatte in conformità allo schema ABI e ciò per violazione della normativa antitrust di cui alla L. 287/1990.
La Suprema Corte, dando in ciò seguito all’orientamento inaugurato con la precedente ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, ha dato in particolare avvallo alla tesi della nullità parziale della clausola secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Dall’invalidità della clausola di deroga discende, a detta della Corte, l’applicazione dell’art. 1957 c.c., secondo cui “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Si evidenzia come la giurisprudenza abbia da tempo chiarito che l’art. 1957 c.c. “nell’imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia. Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell’obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no… (Cassazione, ordinanza n. 24296 del 16.10.2017).
In quest’ottica, “la ratio dell’art. 1957 c.c., comma 1, pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi. Sotto questo profilo, la disposizione in commento prevede un termine di decadenza in senso proprio: una volta intraprese serie iniziative nei confronti del debitore principale, tali da far chiarezza sull’inadempienza dello stesso, i diritti del creditore nei confronti del fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario” (Cassazione, ordinanza n. 24296 del 16.10.2017).
Quanto al significato da attribuire al termine “istanza”, la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione precisa che esso “si riferisce a tutti i diversi mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, sia in via di cognizione che di esecuzione, esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito; resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo”.
(commento Avv. Fabio Lena).