Si può abbassare l’importo dell’assegno di mantenimento? Sì, se si provvede al mantenimento diretto.
La Cassazione con ordinanza n. 3203/2021 ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva ridotto il contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre, a fronte dell’ampliamento dei tempi di permanenza presso di lui e considerata quindi l’incidenza del mantenimento diretto.
La Corte aveva valorizzato anche il fatto che le ragazze vivessero molte ore in un educandato, in regime di convitto.
La vicenda trae origine dalla domanda di un padre di tenere con sè più volte nella settimana le 3 figlie e di ottenre la riduzione del contributo al mantenimento a suo carico, fissato in precedenza, in 750,00/820,00 euro mensili.
Il padre sosteneva inoltre di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto a quelle sussistenti all’epoca della separazione.
La madre delle ragazze si opponeva alla domanda, contestando le deduzioni dell’ex compagno ed asserendo di aver patito, a propria volta, una contrazione dei redditi.
Nonostante il padre non sia riuscito a dimostrare in causa il peggioramento delle proprie condizioni economiche, i Giudici (il Tribunale di Rovigo prima, la Corte d’Appello di Venezia poi e la Corte di Casssazione da ultimo) hanno accolto la domanda di riduzione del contributo al mantenimento.
Il decisum trova il proprio fondamento nell’ampliamento dei tempi di permanenza delle figlie presso il padre e dunque nella maggiore incidenza del mantenimento diretto a suo carico, valorizzando il fatto che le ragazze trascorressero molte ore in un educandato.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha precisato che ai sensi dell’art. 337 quinquies c.c., ogni genitore ha:
“la possibilità di chiedere la revisione delle disposizioni sull’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e modalità del contributo al loro mantenimento”