E’ onere dell’Istituto di Credito provare che le modifiche unilaterali introdotte siano state ricevute dal correntista
(Decisione dell’ABF – Collegio di Milano, n. 13851 del 05.08.2020)
In caso di modifiche unilaterali introdotte dall’Istituto di Credito nei rapporti bancari è onere di quest’ultimo, in caso di contestazione del correntista, provare che siano state ricevute dal Cliente.
Un correntista aveva proposto ricorso all’ABF lamentando il fatto che l’Istituto di Credito aveva illegittimamente applicato sui due conti di correnti di cui era titolare e sui quali erano appoggiate delle aperture di credito le commissioni di disponibilità creditizia, senza che nei contratti di apertura di credito fosse mai stata pattuita alcuna commissione di massimo scoperto entro fido, commissione quest’ultima sostituita, dall’art. 2 bis della L. 2/2009, con la commissione di disponibilità creditizia.
Poiché l’introduzione ex novo delle commissioni di disponibilità creditizia non era avvenuta nel rispetto dell’arto 118 TUB, non avendo, peraltro, il correntista ricevuto alcuna comunicazione della modifica unilaterale in parola, quest’ultimo chiedeva la restituzione delle predette commissioni per tutto il periodo in cui le stesse erano state addebitate dall’Istituto di Credito.
L’ABF, pronunciandosi sul ricorso del correntista, nel precisare che:
“l’approvazione tacita degli estratti conto non impedisce al correntista la sua impugnazione per errori di scritturazione o di calcolo”,
ha affermato che:
“rimane in capo all’intermediario l’onere di provare che le modifiche unilaterali introdotte siano state ricevute dal correntista.”
Senonchè, nel caso di specie, le commissioni sono state introdotte ex novo ovvero lo ius variandi non è stato esercitato nel rispetto dell’art. 118 TUB. Tanto basta a ritenere, in relazione alla relativa domanda, il Ricorso fondato, con conseguente obbligo per l’intermediario di ricalcolo dei saldi relativi alle aperture di credito in conto corrente”.
Tale decisione si allinea con precedenti decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario secondo cui la proposta di modifica unilaterale di contratto ex art. 118 TUB ha natura recettizia e, dunque, la relativa comunicazione può ritenersi efficace solo se sia effettivamente pervenuta al destinatario ex art. 1335 c.c.