IL CONTRATTO DI CONVIVENZA.
(Parte prima)
Con la legge 76/2016 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un interessante strumento, il CONTRATTO DI CONVIVENZA, tramite il quale le coppie di fatto possono regolamentare compiutamente i loro rapporti patrimoniali e alcuni aspetti personali della loro vita in comune.
Tale contratto non ha una formula standard, è come un vestito cucito su misura, tagliato sugli interessi delle parti, considerando le specifiche esigenze della coppia che decida di disciplinare la propria convivenza.
Grazie al predetto accordo, i partners hanno l’opportunità di dimostrare, con estrema facilità, il loro status e di accedere quindi a tutte le tutele che la legge riconosce loro, come, ad esempio: il diritto reciproco di visita, assistenza, il diritto d’accesso alle informazioni personali in caso di malattia ed il diritto di continuare a vivere nell’abitazione familiare in caso di morte del convivente, per il periodo di tempo stabilito dalla legge.
Le parti possono regolamentare, inoltre (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) il sistema di partecipazione alle spese comuni, i criteri di imputazione dei beni acquistati nel corso della convivenza, le condizioni di uso della casa familiare, le conseguenze patrimoniali in caso di cessazione del vincolo, prevenendo in tal modo, i litigi tipici della fase patologica del rapporto.
L’accordo di convivenza deve essere redatto in forma scritta, con l’assistenza di un avvocato o notaio che deve garantire la rispondenza delle clausole pattuite, alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il contratto si risolve per accordo delle parti, per recesso di uno dei conviventi, per effetto del matrimonio o dell’unione civile tra i contraenti o tra costoro e un terzo, e infine, per morte di uno dei conviventi.