La violenza sessuale è punibile anche se avvenuta tramite whatsapp
(Commento alla Corte di Cassaz. n. 25266/2020)
In tema di violenza sessuale la norma di riferimento è l’art. 609-bis c.p. L’intento di tale articolo è tutelare il bene giuridico inteso come libertà sessuale, il diritto di disporre quindi in modo libero della propria persona sotto il profilo sessuale.
L’importanza attribuita al bene giuridico viene in rilievo anche per quanto rileva la pena edittale stabilita, infatti l‘art. 609-bis c.p. punisce il responsabile con la reclusione da 6 a 12 anni.
In passato, l’art. 609-bis veniva strettamente collegato all’idea di un avvenuto contatto fisico tra colui che aveva perpretrato la condotta violenta e la sua vittima. Mentre, con questa sentenza, si abbatte il muro del ”contatto fisico” poichè la definizione di ”atto sessuale” viene di molto ampliata.
Invero, l’indagato aveva proposto ricorso a seguito della pronuncia di secondo grado, sostenendo che non vi fosse stato alcun ‘‘atto sessuale”, ma al più quello di adescamento di minorenni punito dall’art. 609-undecies c.p.
Secondo la Suprema Corte, nella sent. n. 25266/2020, gli atti sessuali sono quelli finalizzati a compromettere il bene primario della libertà individuale altrui, indipendentemente dal mezzo impiegato.
Cosicchè, come già affermato nel 2013 dalla stessa Corte con sent. n. 19033, la mancanza di contatto fisico tra l’autore del reato e la vittima non è determinante nemmeno per un’eventuale circostanza attenuante.
Al contrario, i mezzi telematici rendono semplicemente più agevole l’approccio con le vittime.
E’ bene poi sottolineare che la vicenda ad oggetto vedeva coinvolti due soggetti: una minore ed un adulto, che non solo aveva inviato una serie di messaggi sessualmente espliciti alla ragazza, ma che la aveva anche costretta ad inviargli foto dello stesso genere, tutto questo sotto minaccia.
Lo squilibrio delle posizioni assunte tra i due soggetti, l’uno maggiorenne e l’altro minorenne, fa sì che si possano applicare gli artt. 609-ter c.p. e 609-quater c.p.
I due articoli, l’uno sulle circostanze aggravanti, l’altro sugli atti sessuali con minorenni, sono ancorati al principio di tutela del minore e di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento minorile.
Questi principi sono posti a fondamento della direttiva 93/2011 dell’UE, a sua volta ispirata ai principi cardine già in precedenza citati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.