Le strade dissestate ed il comportamento incauto del cittadino, quando risarcisce l’Ente?
(Commento a Cass. Civ. III Sez. n. 456/2021)
Grazie al contributo fornito dalla recentissima sentenza della III Sezione della Corte di Cassazione civile è possibile ragionare diversamente sulla responsabilità e la conseguente ”colpa” del cittadino che, camminando su una strada dissestata e/o danneggiata, sia inciampato o caduto.
Nel caso di specie oggetto della pronuncia, la Cassazione si è trovata a valutare in ultima istanza una questione relativa ad una donna napoletana che, mentre attraversava una strada sconnessa, aveva messo il piede in fallo in una pozzanghera. Tale pozzanghera celava una profonda buca, la cui presenza l’aveva sbilanciata e l’aveva fatta cadere rovinosamente a terra, fratturandole così una vertebra lombare.
Tale signora citava in giudizio il Comune di Napoli e di seguito, il Tribunale individuava la responsabilità ex art. 2043 di quest’ultimo in seguito alla provata esistenza delle cosiddette insidie o trabocchetti.
Pertanto, il Comune proponeva appello e adiva il giudice di secondo grado, il quale ribaltava la sentenza precedente, ritenendo che si trattasse di un caso ex art. 2051 cc, non ex art. 2043 cc.
La Corte spiegava tale orientamento con quest’argomentazione: l’ente proprietario può dirsi responsabile solo dei sinistri nei quali venga costatata la situazione di pericolo connessa alla struttura (in questo caso la strada), salva la possibilità per il cittadino di percepire o prevedere in altro modo la situazione di pericolo stessa.
Si sottolineava, così, l’assenza di una condotta sufficientemente prudente della signora, la quale non aveva evitato di poggiare il piede nella buca ricolma d’acqua; in più, non vi era stato alcun riferimento ai principi di autoresponsabilità dell’utente di strade demaniali.
Pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare l’assenza della condotta prudente della danneggiata, dichiarando così l’esistenza di un concorso causale colposo valutabile ex art. 1227 cc.
Di fronte a due sentenze di segno così opposto, la Corte di Cassazione ha effettuato una valutazione molto approfondita delle decisioni e dei suoi precedenti orientamenti, ritenendo prima di tutto che vi fosse stata un’importante omissione della Corte d’Appello.
Quest’ulima infatti aveva omesso di considerare il nesso eziologico tra la condizione della strada (evidentemente dissestata e pericolosa) ed il danno subito dalla signora.
Per quanto concerne l’art. 2051 cc, la Corte ha ritenuto che si dovesse comunque applicare la responsabilità oggettivo del custode, in persona del Comune di Napoli, e questo perchè spettava a quest’ultimo la chiara ed inequivocabile prova liberatoria in riferimento al fatto.
Qualora il custode non riesca a raggiungere con sufficientente certezza i caratteri di eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità, rimane ferma la sua responsabilità di carattere oggettivo.
La Cassazione ha continuato poi censurando ulteriormente la ragioni della Corte d’Appello, ritenendo soprattutto non superato lo snodo dell’art. 1227 c.c.; questo perchè è vero che sulla responsabilità dell’Ente influisce la condotta della vittima, ma questa, però:
assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c.
La Corte poi conclude affermando che:
quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Visto che suddetto principio non è stato dimostrato dalla Corte d’Appello, la Corte di Cassazione ha concluso le proprie argomentazioni accogliendo il ricorso della cittadina napoletana, rinviando la causa per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.