SUPERSOCIETÀ DI PERSONE: L’IRRILEVANZA VERSO I TERZI DELL’AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE E IL FALLIMENTO “IN ESTENSIONE”.
Con ordinanza n. 366 in data 13 gennaio 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento circa la piena efficacia della partecipazione assunta da una società di capitali in una società di persone (anche di fatto), pur in assenza della delibera di autorizzazione dell’assemblea prevista dall’art. 2361, comma 2, C.C.
La Suprema Corte ha precisato infatti che l’assunzione di una partecipazione comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata, è un mero atto gestorio, per cui la mancanza di una delibera di autorizzazione (ex art. 2361, comma 2, C.C.) sarà circostanza che dispiegherà i propri effetti unicamente nei rapporti interni fra soci e amministratori della società di capitali, e non anche nei rapporti fra quest’ultimi e i terzi.
In caso contrario infatti verrebbe offerto ai soci della partecipante un comodo escamotage per liberarsi delle conseguenze negative eventualmente derivanti dall’assunzione di partecipazioni in altre società.
Ne deriva pertanto che, in applicazione dell’art. 147, comma 1, L.F., l’eventuale fallimento della c.d. “supersocietà” così costituita, provocherà il fallimento in estensione anche della società di capitali che detiene partecipazioni nella fallita (società di persone), senza necessità dell’accertamento della specifica insolvenza della società partecipante.